Art. 13.
(Sanzioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fermo restando quanto previsto al comma 2, chiunque viola le disposizioni della presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
      2. Chiunque vìola le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 3.000 a euro 50.000. La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno per la salute dell'animale o se il fatto è commesso nei confronti di equini destinati ad attività agonistiche, sportive o ludiche.